Colonia Alpina San Marco Pedavena

STATUTO
Centro di soggiorno per il benessere della Persona COLONIA ALPINA SAN MARCO


Approvato con deliberazione n. 9 del 3/12/07 dal consiglio dell’IPAB


Il Presidente Dott. Maurizio Carlin Il Segretario Dott. Tiziano Vanin

CAPO I^
ORIGINE, FINALITA’, MEZZI e PATRIMONIO
ART. 1 ORIGINE

1. La Colonia Alpina San Marco ha origine nel 1898 e successivamente viene eretta in Ente Morale con Regio Decreto 16 aprile 1914 con lo scopo d’inviare in luoghi alpestri durante le vacanze estive ed autunnali, un determinato numero di fanciulli e fanciulle della Città di Venezia, che siano poveri, sani ma di gracile costituzione, con preferenza a quelli che abbiano avuto in famiglia individui affetti da malattie tubercolari, e ciò all’intento di rinforzarne gli organismi colla cura climatica e contribuire al loro sviluppo fisico normale e alla loro morale educazione.
2. Nell’anno 2008 è stato modificato il nome dell’Ente in Centro di Soggiorno per il Benessere della Persona COLONIA ALPINA SAN MARCO.
3. L’Istituzione è un'IPAB, e come tale, disciplinata dalle disposizioni del presente statuto, dalla legge 17.07.1890, n. 6972 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle Leggi Regionali di Settore.
4. La sede legale dell'IPAB è a Venezia Mestre, con sede operativa a NORCEN di PEDAVENA in Via Vecellio n. 39.

ARTICOLO 2
SCOPO


1. Le finalità dell’Istituzione Centro di Soggiorno per il Benessere della Persona COLONIA ALPINA SAN MARCO, perseguono obiettivi di solidarietà sociale volti a fornire risposte ai bisogni emergenti in linea con la missione storica dell’ente. A tali fini l’Ente promuove la programmazione e la gestione di iniziative finalizzate all’organizzazione di soggiorni e servizi turistico-ambientali formativi, articolati su tutto l’anno a costi contenuti, sia a Cittadini appartenenti a fasce sociali deboli che a Cittadini che richiedono soggiorni in comunita’, privilegiando le attività promosse per il benessere sociale e sanitario della persona da parte del Comune di Venezia con particolare riguardo ad alcune categorie di persone che si trovino in condizioni di rischio o di oggettiva difficoltà quali le persone di minore età o quelle anziane, le persone disabili o in senso più esteso quelle fasce di popolazione più deboli per condizioni di precarietà economica, per situazioni di difficoltà psicologica, sociale e di emarginazione.
2. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali di cui al presente articolo, l'IPAB può porre in essere ogni iniziativa di sensibilizzazione, d’informazione e d’approfondimento culturale e scientifico destinata alla cittadinanza ed agli operatori di settore sulle tematiche oggetto di intervento da parte dell'IPAB, nonché promuovere delle attività di formazione rivolte ai soggetti fruitori delle azioni e dei servizi dalla stessa erogati.
Le finalità di cui ai commi precedenti possono essere perseguite direttamente dall'IPAB o in collaborazione o cogestione con Enti pubblici o privati,nei limiti fissati dalla legge.

ART. 3
PATRIMONIO


1. Il patrimonio dell'IPAB è costituito da beni mobili ed immobili per un valore indicato nell’inventario conservato presso la sede dell’ENTE.
2. Per le successive variazioni patrimoniali si rinvia all'apposito inventario, regolarmente tenuto ed aggiornato dall'IPAB.
3. L’attività dell'IPAB può svolgersi in collaborazione, convenzione o mediante la partecipazione in società cooperative con altri soggetti, sia pubblici che privati, che prevalentemente perseguano analoghe finalità.
Il Presidente Dott. Maurizio Carlin Il Segretario Dott. Tiziano Vanin

ART. 4
MEZZI


L'IPAB provvede alle proprie finalità mediante:
- le rendite patrimoniali;
- i corrispettivi dei servizi a pagamento;
- contributi statali, regionali, provinciali e comunali ed altre pubbliche Istituzioni;
- i proventi derivanti da eventuali partecipazioni ad enti terzi;
- offerte di privati, patrocinanti e sostenitori;
- manifestazioni pubbliche organizzate a sostegno;
- lasciti testamentari o altre liberalità fra vivi;
- ogni diversa entrata consentita dalla legge.

CAPO II ^
ORGANI DEL CENTRO DI SOGGIORNO
PER IL BENESSERE DELLA PERSONA


ART. 5
ORGANI


1. Sono Organi dell'IPAB: - il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Segretario - Direttore;
- il Revisore dei Conti;
2. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono Organi d’indirizzo politico – amministrativo.
3. Il Segretario - Direttore è Organo di gestione.
4. Il Revisore dei Conti è Organo di Controllo.

ART. 6
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri nominati dal Comune di Venezia.
2. I Consiglieri di Amministrazione durano in carica cinque anni.
3. Al Presidente ed ai Consiglieri di Amministrazione sono corrisposte le indennità di funzione e di presenza ai sensi e nei limiti di cui alla legislazione vigente in materia.
4. Le spese occorrenti per l’espletamento del mandato sono sostenute direttamente dall’IPAB o saranno rimborsate se
anticipate dagli Amministratori.

ART. 7
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


1. Il Consiglio di Amministrazione può regolarmente riunirsi qualora siano presenti almeno la metà più uno dei Consiglieri.
2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o quando ne facciano espressa richiesta almeno tre Consiglieri.
3. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei membri ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
4. Coloro che si astengono su alcuni argomenti all'ordine del giorno delle riunioni consiliari devono essere ugualmente

computati al fine del numero legale delle sedute.
Il Presidente Dott. Maurizio Carlin - Il Segretario Dott. Tiziano Vanin
5. Le votazioni vengono fatte per alzata di mano, appello nominale o a voti segreti: hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.
6. E’ necessario il voto favorevole di 4/5 dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli atti relativi a:
- modifiche Statutarie;
- alienazioni e variazioni del Patrimonio;
- autorizzazioni a resistere in giudizio o a transare.
7. Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Consigliere Anziano, elegge nella prima seduta utile il Presidente nel suo seno a scrutino segreto. E’ Consigliere Anziano chi, tra i componenti, è il più anziano d’età.
8. Per la validità dell'elezione e della revoca del Presidente è richiesta la maggioranza assoluta dei voti.
9. Il Consigliere Anziano sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
10. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione, e se già nominati decadono dalla carica, coloro i quali incorrano in una delle cause di incompatibilità previste dalla legge 17.07.1890, n. 6972, e/o di ineleggibilità previste dalla legge. I membri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti su proposta del Presidente, previa contestazione dei motivi all'interessato. La dichiarazione di decadenza è pronunciata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e notificata all'interessato oltre che al Comune di Venezia ed alla Regione Veneto.
11. Il Consigliere nominato in sostituzione di un altro dimissionario o decaduto dura in carica per il rimanente periodo del quinquennio.
12. L’invito ad intervenire alle sedute deve essere redatto per iscritto e firmato dal Presidente. Esso deve essere consegnato alla residenza degli amministratori tre giorni prima della seduta e, almeno, ventiquattr'ore prima, nelle convocazioni d'urgenza, facendo rilevare la consegna mediante dichiarazione scritta di chi l'ha eseguita, da conservarsi nell'archivio. L’ordine del giorno degli affari da trattarsi in ciascuna adunanza del Consiglio viene comunicato dal Presidente ai componenti il Consiglio stesso almeno ventiquattro ore avanti il giorno fissato per la riunione.
13. Le convocazioni ed i documenti a corredo di cui al punto 12., per economicità nell’azione della Pubblica Amministrazione, possono essere inviati, in alternativa, via fax o via E -MAIL ai componenti il Consiglio con pari valore giuridico, senza che nessun possa rilevare invalidità nella procedura seguita, all’uopo, ogni Consigliere ha l’obbligo, entro 10 giorni dall’insediamento, di comunicare il fax e l’E-MAIL presso cui vuole ricevere gli avvisi e gli atti.
14. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario - Direttore e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti, quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare, o non possa firmare, ne viene fatta menzione.
ART. 8
ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione: - programma l'attività dell'IPAB, specificando gli obiettivi da raggiungere e le relative priorità ed individuando le risorse personali, organizzative ed economiche necessarie per il loro perseguimento;
- determina i corrispettivi dei servizi a pagamento;
- approva il bilancio preventivo, le variazioni di bilancio ed il conto consuntivo;
- controlla l'andamento della gestione, verifica lo stato di realizzazione dei programmi annuali e pluriennali e dei progetti;
- valuta la qualità dei servizi erogati ed assume le iniziative necessarie per il loro costante miglioramento;
- approva i regolamenti di funzionamento interno;
- nomina e revoca il Segretario - Direttore, determinandone preventivamente funzioni e competenze in apposito regolamento;
- nomina e revoca l'organo di revisione contabile;
- ratifica le disposizioni presidenziali, assunte per motivi d'urgenza di cui all’art. 9 c. 6
- delibera l'accettazione di eredità, legati e donazioni, l'acquisto e la vendita di beni immobili e l'iscrizione su questi di vincoli pregiudizievoli;
- adotta le deliberazioni per stare in giudizio;
- delibera ogni altro atto dell'IPAB non attribuito alle competenze del Segretario - Direttore;
- approva lo Statuto dell'Ente.
2. Per il miglior esercizio delle competenze di cui al precedente comma il Consiglio di Amministrazione esercita un costante controllo sugli atti dell'IPAB, cui ha pieno accesso.
Il Presidente Dott. Maurizio Carlin Il Segretario Dott. Tiziano Vanin

ART. 9
PRESIDENTE


1. Il Presidente dell'IPAB convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ha la legale rappresentanza dell'IPAB e per essa sta in giudizio.
2. Il Presidente garantisce, in armonia con le determinazioni consiliari, il corretto perseguimento delle finalità dell'IPAB.
3. Il Presidente vigila sul rispetto dello Statuto e dei regolamenti, coadiuvato dal Segretario - Direttore e vigila sull’esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione.
4. Predispone, inoltre, il programma da approvarsi con il bilancio di previsione nonché la relazione morale da approvarsi in sede di bilancio consuntivo.
5. Il Presidente assicura il buon funzionamento del Consiglio di Amministrazione, anche mediante conferimento, effettuato dal Consiglio di Amministrazione, ai singoli consiglieri di incarichi circostanziati per l'istruttoria di affari determinati.
6. In caso di necessità ed urgenza, il Presidente può emettere provvedimenti su materie di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica di quest'ultimo entro il termine di trenta giorni.
7. In caso di assenza o impedimento del Presidente ne esercita le funzioni il Consigliere Anziano.

ART. 10
SEGRETARIO - DIRETTORE


1. Il Segretario - Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che all'atto dell'incarico ne determina funzioni, compiti, responsabilità e compenso entro 60 giorni dall’insediamento del nuovo Consiglio.
2. Il Segretario - Direttore predispone gli atti del Consiglio di Amministrazione e adotta ogni provvedimento di gestione necessario al buon funzionamento dell'IPAB nell'ambito delle direttive fornite dal Consiglio di Amministrazione e delle competenze da
questi attribuitegli, assumendone le relative responsabilità tecniche, finanziarie ed amministrative. Il Segretario - Direttore può impegnare l’Amministrazione verso l'esterno.
3. Il Segretario - Direttore assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione con funzioni di verbalizzante ed in tale veste controlla la legittimità degli atti sottoscrivendo, unitamente al Presidente ed ai
Consiglieri, i verbali di deliberazione.
4. Il Segretario - Direttore è responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio di Amministrazione della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato e della gestione dell'IPAB.
5. Il Segretario - Direttore è il responsabile del personale dipendente e dei collaboratori dell’IPAB incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale dal punto di vista organizzativo, di direzione, coordinamento, controllo, di rapporti sindacali e di istruttoria dei procedimenti disciplinari, come definito da apposito regolamento.
6. Ogni atto, provvedimento, contratto, diverso da quelli di mera gestione, oltre alla firma del Segretario – Direttore deve recare quella del Presidente.
7. Il Consiglio di Amministrazione, anche servendosi degli strumenti di valutazione della regolarità amministrativa e contabile, di gestione, di valutazione della dirigenza, di valutazione e controllo strategico di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 286, adotta nei confronti del Segretario - Direttore i provvedimenti conseguenti al risultato negativo della gestione e dell'attività amministrativa posta in essere ed al mancato raggiungimento degli obiettivi. In caso di grave reiterata inosservanza delle direttive impartite o qualora durante la gestione si verifichi un risultato negativo il Consiglio di Amministrazione può recedere dal contratto di lavoro, secondo le vigenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi.

ART. 11
ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'IPAB, nomina un Revisore dei conti scelto tra gli iscritti nel registro dei Revisori dei Conti o nell' albo dei Dottori commercialisti o nell'albo dei Ragionieri, entro 60 giorni dall’insediamento del nuovo Consiglio, con la deliberazione di nomina viene fissato anche il compenso del Revisore.
2. Il Revisore dei conti dura in carica 3 anni.
3. Il Revisore garantisce la regolarità degli adempimenti contabili dell'IPAB, redige i pareri al bilancio di previsione, alle variazioni di bilancio ed apposita relazione sulla situazione economica, contabile e patrimoniale in sede di approvazione del ContoConsuntivo, e le altre attività indicate alla Legge Regionale 45/93
4. Il Revisore dei Conti ha il compito di esaminare la contabilità e la relativa documentazione acquisendo, inoltre, tutti gli elementi e le informazioni utili mediante la collaborazione con il Segretario – Direttore.
5. Con apposite comunicazioni al Consiglio di Amministrazione può dare suggerimenti ed indicare accorgimenti per migliorare la funzionalità della gestione contabile, anche su richiesta del medesimo Consiglio.
Il Presidente Dott. Maurizio Carlin Il Segretario Dott. Tiziano Vanin 6. Le modalità di nomina, il compenso e la disciplina del funzionamento dell'Organo di Revisione Contabile sono disciplinati in apposito regolamento. CAPO III^
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ ART. 12
PERSONALE
1. L’IPAB può avvalersi di personale dipendente i cui diritti, doveri, attribuzioni e responsabilità sono disciplinati in apposito regolamento, in armonia con la vigente normativa in materia di lavoro e sulla base della Pianta Organica approvata.
2. L’IPAB può avvalersi di personale di cui all’art. 31 legge 17 luglio 1890 n. 6972 c. 2 “ .. quale gli impiegati del Comune, ovvero di altre Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”.
3. L’IPAB può avvalersi di personale in regime convenzionale e di consulenti nella misura ritenuta dal Consiglio di Amministrazione congrua per il miglior perseguimento delle finalità statutarie.

ART. 13
BILANCI

1. L'esercizio finanziario dell'IPAB inizia l’1 gennaio e si conclude il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Gli adempimenti contabili dell'IPAB sono disciplinati in apposito regolamento.

ART. 14
TESORERIA

1. Il Servizio di Tesoreria e di Cassa è affidato ad un Istituto Bancario con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
2. I rapporti con il Servizio di Tesoreria e di Cassa sono curati dal Segretario - Direttore.
3. I mandati di pagamento e gli ordinativi d’incasso, per costituire titolo di scarico per il Tesoriere, devono essere muniti della firma del Segretario - Direttore.

ART. 15 ALBO Presso la Sede dell'IPAB è istituito apposito albo per la pubblicazione degli atti adottati dal Consiglio di Amministrazione. CAPO IV^ NORME TRANSITORIE e FINALI ART. 16 DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 1. Il Consiglio di Amministrazione in carica al momento di approvazione del presente statuto resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato per il quale è stato nominato. 2. Qualora uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione in carica al momento di approvazione del presente statuto cessi per qualsiasi causa si dà luogo alla sostituzione ai sensi del precedente art. 7 ed il membro nominato in sostituzione dura in carica per il periodo residuo di mandato del consigliere sostituito. ART. 17 NORMA FINALE 1. Il presente statuto entra in vigore con il decreto di approvazione della Direzione regionale per i Servizi sociali, ai sensi dell' art. 12 della L.R. 15.12.1982, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Per quanto non previsto dal presente statuto, si osservano le disposizioni della legge e della normativa regionale in materia. Il Presidente Dott. Maurizio Carlin Il Segretario Dott. Tiziano Vanin